Segnaliamo che in data 12/05/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la revisione prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici in corso, in attuazione dell’ art. 1-septies del D.L. n. 73/2021.
Quest’ultimo articolo rappresenta un ulteriore strumento per far fronte ad una situazione ormai emergenziale per le imprese operanti nel settore, insieme all’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 di cui abbiamo già scritto in un precedente articolo.
Si sottolinea che, in base al comma 4 dell’art. 1-septies citato, l’istanza di revisione deve essere presentata alla Stazione Appaltante a pena di decadenza entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, quindi entro e non oltre il 27/05/2022.
Non si nascondono come sussistano numerosi limiti all’attuazione della revisione, giacché come previsto nell’articolo, al comma 6: “Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Tuttavia, il comma 7 prevede che “in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo”.
A giudizio dello Studio Legale Sforza l’intervento previsto è necessario anche se, purtroppo, non ancora sufficiente a porre rimedio alla grave situazione determinatasi, soprattutto perché le risorse disponibili non appaiono ad oggi totalmente adeguate.
Qualora si voglia avere copia del Decreto e così controllare ogni singola variazione (es: ferro + 72,25%), nonché affidare mandato circa la predisposizione dell’istanza di revisione (da presentare entro il 27/05), basterà scrivere a: info@studiolegalesforza.it.

