SCIA e controlli del Comune: il TAR Marche accoglie la richiesta cautelare, sospende l’atto comunale e dispone che l’Ente si ridetermini sull’istanza presentata.

Segnaliamo la recente e molto interessante Ordinanza del TAR Marche, n. 180 del 21/07/2023, con la quale l’Ill.mo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dallo Studio Legale Sforza, disapplicando la missiva del Comune di diniego dell’ attività di controllo e dei poteri inibitori, con onere dell’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza.
Nel caso specifico, le Ricorrenti si sono rivolte allo Studio Legale Sforza per rappresentare che un condomino aveva presentato delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Comune mediante le quali aveva modificato la destinazione di alcuni parcheggi condominiali, i loro parcheggi privati e cambiato l’intera viabilità della zona.
Le clienti avevano già in parte rappresentato l’accaduto al Comune, che tuttavia si era più volte rifiutato di intervenire, non ritenendolo di sua competenza.

Lo Studio Legale, conscio dell’impossibilità di impugnare le SCIA, come previsto dalla normativa, ha sollecitato con dettagliata istanza i poteri di controllo ed inibitori del Comune, il quale ha risposto escludendo illegittimità o rilievi vari ed in ogni caso affermando che non era sua competenza intervenire.
La missiva dell’Ente è stata impugnata davanti al TAR, il quale – seppur in fase cautelare e nonostante la costituzione a difesa sia del Comune che del Controinteressato – ha chiarito che “il Ricorso appare fondato su apprezzabili ragioni”, disponendo la sospensione degli atti Comunali e rimettendo all’Ente l’onere di rideterminarsi sull’istanza presentata dallo Studio Legale.
L’Ordinanza, infine, è molto rilevante in materia di SCIA, in quanto sancisce l’obbligo di controllo a cui l’Ente Comunale, a seguito di segnalazione di un terzo interessato, non può sottrarsi.
Non si nasconde un certo orgoglio nell’essere riusciti ad ottenere il provvedimento in questione, particolarmente importante per le Ricorrenti.

In allegato si potrà leggere l’Ordinanza, eliminati i riferimenti alle parti.

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