Una sentenza destinata ad avere grande eco è stato emessa dal Tribunale di Macerata in data 09/05/2022 (lettura del dispositivo dopo l’udienza, con rinvio per le intere motivazioni).
Tutto nasce dagli artt. 48, commi 11 e 13, del D.L. n. 189/2016 e 8 del D.L. n. 123/2019, i quali prevedevano che le aziende situate nei territori colpiti dal sisma del 2016/2017 potessero pagare i contributi previdenziali ed assicurativi “nel limite del 40% degli importi dovuti”.
In sede di conversione della normativa, era stato previsto che tali “aiuti” dovessero rispettare la normativa dell’Unione Europea sugli “aiuti de minimis” e quindi soggiacere alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115/2017 e al relativo limite massimale.
INPS ed INAIL, con proprie Circolari e Pareri interni, hanno sempre sostenuto che si applicasse l’art. 8 del D.M. n. 115/2017 e che, quindi, le aziende dovessero pagare il 100% dei contributi dovuti e solo dopo l’emanazione di appositi provvedimenti esecutivi (ad oggi non pubblicati) poter recuperare il 60% pagato in eccedenza, previa iscrizione in blocco dell’intero aiuto nel RNA e constatazione che non fosse superato il massimale di aiuto concedibile.
Tale impostazione ha determinato non pochi problemi a molte aziende, di fatto “obbligate” a pagare il 100% in perenne attesa di uno sgravio ancora inattuabile, il tutto per non vedersi negati documenti fondamentali per poter lavorare come il DURC; le stesse aziende dovevano poi accettare un’iscrizione nel RNA ”in blocco” e non “anno per anno”, cosi spesso perdendo buona parte del beneficio per il superamento del massimale. Tanto era (ed è) grande il problema che gli Ordini dei Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Macerata, Camerino, Ascoli Piceno, Fermo, Terni, Rieti, Perugia, Teramo e L’Aquila nel 2020 avevano scritto una lettera congiunta al Presidente INPS ed al Ministro del Lavoro per rappresentare l’insostenibilità della posizione per le aziende del territorio.
Dopo una complessa controversia, instaurata prima con Ricorso ex art. 700 c.p.c. e poi con Ricorso ordinario al giudice del lavoro, Il Tribunale di Macerata ha totalmente accolto le richieste dell’Avv. Sforza, rilevando che erravano gli Istituti a richiedere il pagamento del 100% giacché l’azienda doveva pagare solo il 40%. Inoltre, l’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato deve avvenire in base al meccanismo dell’art. 10 D.M. n. 115/2017 (e non art. 8) iscrivendo nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione solo gli aiuti effettivamente fruiti nel precedente anno come differenza tra il 100% ed il 40% pagato. Da ultimo e di conseguenza, l’INAIL è stata condannata a restituire alla Ricorrente la somma pagata (per poter ottenere il Durc) in eccesso rispetto al 40% dovuto ed entrambi gli Istituti sono stati condannati alle spese di controversia.
La sentenza è di massima importanza giacché, da un lato, sancisce che le aziende possano fruire immediatamente dello sgravio previsto e non dopo anni in base all’attività di altri soggetti e, dall’altro lato, consente di dilazionare negli anni l’iscrizione nel RNA iscrivendo solo gli aiuti fruiti nel precedente anno (con ogni conseguenza di non poco conto in termini di superamento del massimale), contrariamente a quanto da sempre sostenuto ed applicato dagli Istituti in base alle proprie Circolari.
Nei prossimi 60 giorni verranno pubblicate le motivazioni della pronuncia e potrà essere effettuata un’analisi più approfondita, per capirne la portata che già appare molto rilevante.
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Complimnti Avvocato