Novità normativa: Superbonus edilizio ed ulteriori bonus condizionati alla indicazione ed applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Con l’art. 4 del Decreto Legge del 25/02/2022 n. 13 il Legislatore ha introdotto una importante novità in tema di bonus edilizi, aggiungendo il comma 43-bis all’art. 1 della legge 30/12/2021 n. 234 (finanziaria 2022).
Tale comma prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione/rinnovamento/smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura/cemento armato/metallo/legno/altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica/sistemazione forestale/sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a 70.000,00 euro, i benefici di cui all’art. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 ( opzione per sconto in fattura e cessione del credito) del D.L. n. 34/2020, il cd. Bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), il cd. Bonus Verde (art. 1, comma 12, L. n. 205/2017) ed il cd. Bonus facciate (art. 1, comma 219, L. n. 160/2019), sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I soggetti abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1988 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc) ed i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e rimportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.
Nota Bene: il comma 43-bis citato con i relativi obblighi acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto introduttivo e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data, pertanto a decorrere dal 27/05/2022.

Pur comprendendo la ratio della modifica, volta a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, purtroppo esposti a rischi sempre presenti e a controlli spesso tardivi, la modifica rischia di produrre problematiche applicative rilevanti.
Ci si chiede, infatti, cosa accadrebbe se nell’atto di affidamento (contratto di appalto) e/o nelle fatture non vi fosse l’indicazione esplicita dei contratti collettivi, magari per dimenticanza, eppure quei contratti venissero concretamente applicati. Ciò determinerebbe di per sé la mancata concessione dei benefici e, magari per di più, la revoca dopo anni e a seguito di un controllo? Anche se poi, si ripete, quei contratti sono stati applicati? Ad una lettura formalistica della norma si dovrebbe rispondere di sì, anche se ciò appare quasi illogico, se la finalità è quella della concreta applicazione dei contratti in questione.
Lo Studio Legale Sforza spera che, in sede di conversione del Decreto, si faccia chiarezza sul punto, magari riconoscendo i bonus in ogni caso in cui quei contratti siano stati concretamente applicati (con dimostrazione del beneficiario e/o dell’impresa), anche se non espressamente indicati negli atti, per far sì che la sostanza prevalga, come è giusto che sia, sulla forma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su